STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARCA21
NOME, SEDE, DURATA
1 – Nome
ARCA21 è l’acronimo di Associazione per la Responsabilità e la Cooperazione Attiva, associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Fondata nell’aprile 2021, l’associazione è dotata di personalità giuridica propria e non ha scopo di lucro.
2 – Sede
La sua sede è situata presso il domicilio o luogo di lavoro del presidente.
3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
SCOPI E ATTIVITÀ
4 – Scopi
Promuovendo il pensiero libero e critico, la libertà di coscienza ed espressione, nonché abbracciando una visione umanista costruita sul potenziale e sulla responsabilità individuale e collettiva, l’associazione ha lo scopo di favorire l’arricchimento personale, la massima espressione individuale, creando una tribù di talenti, alleati nella ricerca del benessere proprio e comune. L’associazione crea le opportunità e le alleanze per lo sviluppo di intenzioni creative e progetti tra i suoi partecipanti, in uno spirito gioioso e conviviale.
5 – Attività
L’associazione programma e promuove tra i suoi soci attività di networking focalizzato, aperitivi conviviali, giornate formative che siano d’aiuto ai propri soci nel solco degli scopi che precedono. L’associazione può sostenere, anche finanziariamente, progetti dei suoi membri, nonché partecipare in società.
SOCI
6 – Condizioni di adesione
Possono diventare soci di ARCA21 le persone fisiche di età superiore agli anni 16, nonché le persone giuridiche che condividono gli scopi e le attività dell’associazione.
7 – Ammissione
La richiesta di ammissione deve essere formulata dall’interessato tramite compilazione del modulo preposto sul sito internet dell’associazione. L’ammissione si perfeziona con la valutazione positiva del Consiglio e il pagamento della tassa annuale.
8 – Cessazione della qualità di socio
8.1
La cessazione della qualità di socio avviene, nel caso di persone fisiche, mediante dimissioni, esclusione o decesso; nel caso di persone giuridiche mediante dimissioni, esclusione o scioglimento della persona giuridica.
8.2
Le dimissioni da ARCA21 sono possibili in ogni momento e avvengono dietro richiesta scritta per la fine dell’anno civile, purché intervengano entro il 1° dicembre. È esclusa la restituzione della tassa sociale annuale.
8.3
Chi, dopo due richiami, non paga la tassa sociale annuale, viene automaticamente escluso dall’associazione.
8.4
Così delegato dall’Assemblea Generale, il Consiglio direttivo può inoltre decidere sull’esclusione di soci che tengono una condotta contraria agli scopi, agli interessi, agli statuti, nonché alla reputazione dell’associazione. Eventuali controversie saranno risolte dall’Assemblea.
COMUNICAZIONE AI SOCI
9
Le comunicazioni ai soci avvengono tramite e-mail o lettera raccomandata.
ORGANI DI ARCA21
10 – Organi dell’associazione
Gli organi di ARCA21 sono: l’Assemblea dei soci (art. 10), il Consiglio (art. 11) e l’Ufficio di revisione (art. 12).
11 – L’Assemblea dei Soci
11.1
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea dei soci.
11.2
Essa ha le seguenti competenze: (i) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci; (ii) approvazione del rapporto annuale del Consiglio; (iii) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale; (iv) discarico al Consiglio; (v) elezione del/della presidente e degli altri membri del Consiglio; (vi) determinazione dei contributi sociali su proposta del Consiglio; (vii) modifica dello statuto; (viii) deliberazione sullo scioglimento dell’associazione.
12 – Il Consiglio
12.1
Il Consiglio è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 persone nominate dall’Assemblea dei Soci. Esso resta in carica per un periodo di 3 anni e le persone nominate possono essere rielette senza limite alcuno di tempo. Tra i suoi membri, il Consiglio nomina un Presidente, un Vicepresidente e un Cassiere.
12.2
Il Consiglio dirige e gestisce l’Associazione e la sua attività, si occupa del buon funzionamento dell’associazione e si prende carico delle problematiche ad esso rappresentate e gestisce le finanze. Esso dispone di tutte le competenze che la legge o il presente statuto non conferiscono a un altro organo e rappresenta l’Associazione verso l’esterno, impegnandola con la firma del Presidente e di un altro membro del Consiglio.
12.3
Il Consiglio si riunisce ogni volta che l’attività lo richiede. Ogni suo membro può richiederne la convocazione, indicandone i motivi. A meno che non sia espressamente richiesto, le decisioni possono essere prese anche tramite circolazione degli atti.
12.4
Il Consiglio è attivo a titolo onorifico, pur avendo diritto al rimborso delle spese sostenute.
12.5
Ai fini del raggiungimento degli scopi dell’associazione, il Consiglio può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.
12.6
Il cassiere è responsabile delle finanze e presenta i conti all’assemblea annuale.
13 – L’ufficio di revisione
Su incarico dell’Assemblea dei soci, il Consiglio nomina un revisore dei conti che rimane in carica per un anno e può essere rieletto.
FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
14 – Assemblea generale ordinaria
L’assemblea generale ordinaria ha generalmente luogo nel secondo trimestre dell’anno ed è convocata per e-mail nonché attraverso gli organi di pubblicazione di cui all’art. 22. La comunicazione conterrà l’ordine del giorno. Eventuali punti all’ordine del giorno che gli associati volessero includere, dovranno essere comunicati al Consiglio almeno 14 giorni prima dell’Assemblea. Per l’ammissione di altre proposte non figuranti all’ordine del giorno, decide l’Assemblea.
15 – Assemblea generale straordinaria
Il Consiglio o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un’Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L’assemblea generale straordinaria avrà luogo entro 6 settimane dalla ricezione della richiesta di sua convocazione.
16 – Maggioranze
16.1
Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti, a maggioranza semplice dei voti espressi. Fanno eccezione alla regola che precede le decisioni di modifica dello statuto e quella di scioglimento dell’associazione, che richiedono entrambe l’approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi presenti in Assemblea.
ASPETTI FINANZIARI
17
Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone dei seguenti mezzi: tasse sociali annuali; elargizioni, sovvenzioni e donazioni; proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, eventi, corsi e convegni; proventi derivanti da accordi di prestazioni e servizi; proventi derivanti da progetti creati; reddito del capitale, redditi da attività partecipate, nonché sussidi di ogni genere.
18
L’importo della tassa sociale annuale è fissato annualmente dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio.
19
L’anno d’esercizio corrisponde all’anno civile.
SCIOGLIMENTO
20
Con lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio della stessa va a un’organizzazione esente da imposta, preferibilmente una fondazione, che persegue finalità identiche o almeno simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.
RAPPORTI CON IL DIRITTO FEDERALE
21
l funzionamento dell’associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, per quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto.
ORGANI DI PUBBLICAZIONE
22
Gli organi di pubblicazione dell’associazione sono: FUCT (Foglio ufficiale canton Ticino), FUSC (foglio ufficiale svizzero di commercio).
Il presente statuto è stato accettato nell’ambito dell’assemblea del 26 giugno 2022 ed è entrato in vigore in questa data.